In virtù dell’articolo 22 della Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo) è punibile: “chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all’articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti.” Queste disposizioni non valgono soltanto per le atlete e gli atleti, ma per tutte le persone.
In qualità di centro di competenza per la lotta al doping ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 della legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica, Swiss Sport Integrity mette a disposizione delle autorità di perseguimento penale alcuni ausili, che contribuiscono a identificare prodotti e metodi dopanti. Si può altresì far appello alla sua assistenza nel quadro di indagini.
Il ruolo delle autorità di perseguimento penale
Spesso risulta difficile distinguere i prodotti dopanti dai semplici medicamenti. Ci sono tuttavia mezzi ed espedienti che consentono di categorizzare in modo facile i prodotti dopanti e di verificarne la legalità.
Il prontuario destinato alle autorità di perseguimento penale delucida le basi legali e fornisce indicazioni e orientamenti nel trattamento a cura della polizia. Risponde a domande di questo tipo:
- Come riconoscere le sostanze dopanti e i metodi proibiti?
- L’uso personale di prodotti dopanti è punibile?
- Perché i prodotti dopanti possono essere sempre confiscati?
- Cosa occorre osservare in caso di perquisizione?
- Dove e come può essere comprovata la presenza di sostanze proibite?
- Come sollecitare l’assistenza di Swiss Sport Integrity in occasione di inchieste?
Contatto
Per qualsiasi domanda in merito, rivolgetevi al nostro servizio indagini, inviando una mail a: intelligence(a)sportintegrity.ch o per telefono allo +41 31 550 21 00.