In Svizzera con lo Statuto sul doping di Swiss Olympic viene attuato il Codice mondiale antidoping. Nella sua parte introduttiva definisce gli organi della lotta al doping e le rispettive competenze nel nostro Paese. Il Parlamento dello sport, che consta di delegati delle federazioni sportive nazionali, adotta lo Statuto sul doping. La versione attuale è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
Ambito di validità
Lo Statuto sul doping, le relative Prescrizioni d’esecuzione e la Lista del doping sono vincolanti per tutte le federazioni affiliate a Swiss Olympic. Le norme antidoping valgono quindi per tutte le atlete e gli atleti tesserati o membri di un’associazione o di una federazione associate a Swiss Olympic. Lo stesso vale per coloro che prendono parte a competizioni aventi attinenza con le suddette organizzazioni. Le atlete e gli atleti di tali competizioni possono infatti essere sottoposti in ogni momento a un controllo antidoping e, nel caso, sanzionati. Questo vale indipendentemente dal livello di prestazione, età e nazionalità.
Violazioni delle norme antidoping
L’articolo 2 dello Statuto sul doping di Swiss Olympic elenca undici fattispecie, considerate violazioni ai sensi delle norme antidoping e che quindi costituiscono la definizione di “doping”.
Le sostanze e metodi proibiti di cui all'articolo 2 dello Statuto sul doping vengono definiti dall’Agenzia mondiale antidoping ed elencati nella Lista del doping.