Statuto in materia di etica dello sport svizzero

Con lo Statuto in materia di etica dello sport svizzero viene concretizzata e implementata la Carta etica di Swiss Olympic e dell’Ufficio federale dello Sport (UFSPO). Nella sua introduzione il predetto Statuto definisce gli organi e le rispettive competenze nel nostro Paese. Lo Statuto in materia di etica viene approvato dal Parlamento dello sport, che consta di delegati delle federazioni nazionali. La versione attuale è entrata in vigore il 26 novembre 2022.

Ambito di validità

Lo Statuto in materia di etica dello sport svizzero è vincolante per tutte le federazioni affiliate a Swiss Olympic e le rispettive organizzazioni dirette e indirette a esse associate. Le disposizioni etiche vigono quindi per tutte le persone impiegate, tesserate o membri di un’associazione o di una federazione affiliata a Swiss Olympic. Lo stesso dicasi per partecipanti a competizioni indette dalle summenzionate organizzazioni. Questo vale indipendentemente dal livello sportivo di prestazione, dall’età e dalla nazionalità.

Violazioni contro lo Statuto in materia di etica

L’articolo 2 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero elenca le 4 fattispecie considerate violazioni contro le disposizioni etiche.

Ethikverstösse

Abusi

Sono considerate abuso una cultura, l’esistenza o l’assenza di strutture e processi all’interno di un’organizzazione sportiva, che ostacoli la messa in atto del presente Statuto, che favorisca le violazioni contro questo Statuto o che ne ostacoli l’identificazione o la prevenzione.

Le sanzioni per reati d’abuso possono essere pronunciate sia contro persone che contro organizzazioni sportive.