Qualora il sospetto di violazione contro una delle 11 infrazioni specificate nello Statuto sul doping si confermasse, Swiss Sport Integrity condurrà un procedimento per la gestione dei risultati o inoltrerà la domanda di apertura del procedimento disciplinare al Tribunale dello sport svizzero.
- La persona incolpata viene informata da Swiss Sport Integrity della presumibile violazione delle norme antidoping (una copia viene inviata alla federazione sportiva nazionale, federazione sportive internazionale e all’AMA).
- In caso di riscontro della positività (Articolo 2.1 del Statuto sul doping), la persona interessata ha il diritto di chiedere l’analisi del campione B e la trasmissione di una copia della documentazione del laboratorio, può altresì richiedere la sospensione provvisoria e inoltrare prove e una presa di posizione. Se il sospetto non riguarda un campione positivo, ma una violazione ai sensi degli articoli 2.2. a 2.11 dello Statuto sul doping, la persona può altresì richiedere la sospensione provvisoria e inoltrare prove e una presa di posizione.
- Qualora non riuscisse a dissipare i sospetti di doping, Swiss Sport Integrity emette – se i requisiti pertinenti sono soddisfatti – una decisone nel procedimento di gestione dei risultati in merito a una violazione delle norme antidoping.
- Non appena la decisione di Swiss Sport Integrity sarà disponibile, verrà motivata per iscritto alle parti. La data di pubblicazione sarà comunicata alle parti. Si consiglia alla persona interessata di informare con la dovuta confidenzialità il proprio entourage, gli sponsor e i partner in questo momento.
- Entro 21 giorni dalla notifica scritta della decisione motivata di Swiss Sport Integrity, la persona interessata potrà presentare un ricorso al Tribunale dello sport (dal punto 6 del procedimento disciplinare).
Prescrizioni d’esecuzione concernenti la gestione dei risultati (francese)
- La persona incolpata viene informata da Swiss Sport Integrity della presumibile violazione delle norme antidoping (una copia viene inviata alla federazione sportiva nazionale). La persona interessata dovrebbe mantenere la calma. Per la complessità del procedimento si raccomanda di rivolgersi a un avvocato.
- In caso di riscontro della positività (Articolo 2.1 del Statuto sul doping), la persona interessata ha il diritto di chiedere l’analisi del campione B e la trasmissione di una copia della documentazione del laboratorio, può altresì richiedere la sospensione provvisoria e inoltrare prove e una presa di posizione.
Se il sospetto non riguarda un campione positivo, ma una violazione ai sensi degli articoli 2.2. a 2.11 dello Statuto sul doping, la persona può altresì richiedere la sospensione provvisoria e inoltrare prove e una presa di posizione. - Qualora non riuscisse a dissipare i sospetti di doping, Swiss Sport Integrity inoltrerà la domanda di apertura del procedimento disciplinare. La persona accusata viene informata dal Tribunale dello sport sul procedimento e che eventualmente le verrà comminata una sospensione provvisoria. Avrà quindi la possibilità di inoltrare un’ulteriore presa di posizione e mezzi di prova. La federazione sportiva nazionale è parte in causa.
- La persona incolpata riceve dal Tribunale dello sport la data per un’udienza in occasione della quale sarà interrogata e avrà la possibilità di esporre i propri argomenti. Tuttavia, in singoli casi si rinuncia all’udienza.
- In seguito, la decisione del Tribunale dello sport verrà motivata per iscritto alle parti.
- Non appena la decisione del Tribunale dello sport sarà disponibile, verrà pubblicata. La data di pubblicazione sarà comunicata alle parti. Si consiglia alla persona accusata di informare con la dovuta confidenzialità il proprio entourage (famiglia, componenti del personale di supporto, gli sponsor e i partner) in questo momento.
- Entro 21 giorni dalla notifica scritta della decisione motivata, la persona accusata potrà presentare un ricorso al TAS.
Alle parti sono concessi termini per l'esercizio dei loro diritti in quanto parti e possono estenderli con relativi motivi.
Tribunale dello sport svizzero
Il Tribunale dello sport svizzero statuisce in istanza di ricorso o in prima istanza i casi di doping nell’ambito di applicazione dello Statuo sul doping. Il Tribunale dello sport si compone di 20 giudici (giuristi ed esperti medici), nominati dal Consiglio di fondazione del Tribunale dello sport svizzero. Il Tribunale dello sport costituisce un collegio di tre esperti, scelti dal pool dei propri membri, che tratterà il caso. Swiss Sport Integrity si costituisce attore. L’audizione delle persone accusate avviene in sede di udienza, dove possono presentare i propri argomenti e farsi patrocinare da un avvocato. Alle federazioni nazionali interessate sono conferiti i diritti di parte.
Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS)
Le decisioni del Tribunale dello sport possono essere impugnate presso il TAS di Losanna. Il ricorso può essere interposto sia dalle atlete e dagli atleti, che da Swiss Sport Integrity, ma anche dalla federazione nazionale e internazionale nonché dall’AMA.
Sanzioni
Validità
A tutte le persone sanzionate per aver violato le norme antidoping viene interdetta qualsiasi attività connessa allo sport, quindi anche quella di allenatore e funzionario. Questo principio si applica in modo trasversale a tutte le discipline sportive e a tutte le nazioni soggette allo Statuto sul doping o al Codice mondiale antidoping.
Entità della sanzione
La sanzione standard per violazioni intenzionali implica la squalifica di quattro anni. Per le sostanze e metodi specificati vige una sospensione standard di due anni. Per infrazioni di grave entità o in casi di recidiva, la persona incolpata può subire la squalifica a vita. Se la persona incolpata può provare “l’assenza di colpa o negligenza significativa”, le norme in materia consentono, in singoli casi, l’applicazione di provvedimenti di clemenza limitandola a un ammonimento.
Se una violazione viene commessa con sostanze d’abuso (come ad esempio la cannabis o la cocaina) consumate fuori competizione e non allo scopo di migliorare le prestazioni sportive, può essere comminata una sanzione più lieve. Una sanzione più lieve può essere comminata anche alle persone bisognose di protezione (minorenni o persone incapaci di discernimento) e agli sportivi ricreativi.